Le Sezioni Unite chiariscono che dopo la Riforma Cartabia non basta più il richiamo al capo di imputazione, ma è necessario uniformarsi alle forme previste per la domanda nel giudizio civile.  La modifica dell’art. 78 comma 1 lett.d ) c.p.p. non ha lasciato indifferenti gli Ermellini che hanno ritenuto chiarire che alla luce del nuovo comm 1 bis dell’art. 573  si è chiarita la necessaria funzione di specificazione nell’atto di costituzione delle ragioni della domanda ” agli effetti civili” . Questo perché alla luce anche di una possibile impugnazione è necessario fin da subito siano  strutturate le ragioni della domanda in sintonia con i requisiti richiesti dal rito rito civile.